Il DPR 13 giugno 2017 N.120 continua a far parlare di sé

campionamento rocce e terre da scavo

terre e rocce da scavo foldtani.itUn interessante approfondimento dal punto di vista prettamente giuridico sul recente cambiamento della norma sulle rocce e terre da scavo, viene da questo studio legale che ne riassume bene i cambiamenti ed i punti salienti.

 

 

In sostanza

  1. Le terre e rocce da scavo non sono rifiuti. Tuttavia il deposito temporaneo di materiale con codice CER 170504 e 170503 rientra tra la classificazione di “rifiuto” come prima ma é ora possibile effettuarlo in volumi maggiori.
  2. La tempistica di presentazione cambia in base al tipo di cantiere:
    • 90 giorni per grandi cantieri con Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
    • 15 giorni per grandi e piccoli cantieri senza VIA
  3. Vi sono poi aspetti di dettaglio legale come abrogazioni e la conferma dell’esclusione dalla normativa per la movimentazione di sedimenti spostati all’interno di acque superficiali

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Salva

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *