DPR 120-17

Cantieri di grandi dimensioni sottoposti ad AIA o VIA Cantieri di piccole dimensioni Cantieri di grandi dimensioni NON sottoposti ad AIA o VIA
Terre e rocce da scavo prodotte > 6000 mc Terre e rocce da scavo prodotte < 6000 mc Terre e rocce da scavo prodotte > 6000 mc
Campionamenti da effettuare (Allegato 2):

Dim. area Punti di prelievo
< 2.500 mq 3
2.500-10.000 mq 3 + 1 ogni 2.500 mq
>10.000 mq 7 + 1 ogni 5.000 mq

 

Campioni da prelevare:

– n. 1 da 0-1 m da p.c.

– n. 1 al fondo scavo

– n. 1 nella zona intermedia tra i 2 precedenti

 

Per scavi a prof. < 2 m da p.c. i campioni sono 2 (uno per ciascun metro di profondità).

 

Per scavi in terreni saturi, deve essere effettuato anche un campionamento delle acque sotterranee.

Campionamenti da effettuare a scelta del produttore, consigliato ma non obbligatorio l’Allegato 2:

Dim. area Punti di prelievo
< 2.500 mq 3
2.500-10.000 mq 3 + 1 ogni 2.500 mq
>10.000 mq 7 + 1 ogni 5.000 mq

 

Campioni da prelevare:

– n. 1 da 0-1 m da p.c.

– n. 1 al fondo scavo

– n. 1 nella zona intermedia tra i 2 precedenti

 

Per scavi a prof. < 2 m da p.c. i campioni sono 2 (uno per ciascun metro di profondità).

 

Per scavi in terreni saturi, deve essere effettuato anche un campionamento delle acque sotterranee.

Campionamenti da effettuare a scelta del produttore, consigliato ma non obbligatorio l’Allegato 2:

Dim. area Punti di prelievo
< 2.500 mq 3
2.500-10.000 mq 3 + 1 ogni 2.500 mq
>10.000 mq 7 + 1 ogni 5.000 mq

 

Campioni da prelevare:

– n. 1 da 0-1 m da p.c.

– n. 1 al fondo scavo

– n. 1 nella zona intermedia tra i 2 precedenti

 

Per scavi a prof. < 2 m da p.c. i campioni sono 2 (uno per ciascun metro di profondità).

 

Per scavi in terreni saturi, deve essere effettuato anche un campionamento delle acque sotterranee.

Il set analitico minimale prevede la ricerca di:

Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, C>12, Cr tot, Cr VI, Amianto, (BTEX, IPA solo se a meno di 20 m da infrastrutture viarie oppure in zone in cui gli insediamenti abbiano influenzato il sito.

I valori sono da confrontare con i limiti imposti dalla Tab.1 Col. A e B del D.Lgs. 152/06

ATTENZIONE: Il set non è obbligatorio, ma i parametri vanno scelti in base alle aspettative di potenziale contaminazione dell’area, a cura del proponente (meglio se consigliato da un consulente ambientale)

Il set analitico minimale prevede la ricerca di:

Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, C>12, Cr tot, Cr VI, Amianto, (BTEX, IPA solo se a meno di 20 m da infrastrutture viarie oppure in zone in cui gli insediamenti abbiano influenzato il sito.

I valori sono da confrontare con i limiti imposti dalla Tab.1 Col. A e B del D.Lgs. 152/06

ATTENZIONE: Il set non è obbligatorio, ma i parametri vanno scelti in base alle aspettative di potenziale contaminazione dell’area, a cura del proponente (meglio se consigliato da un consulente ambientale)

Il set analitico minimale prevede la ricerca di:

Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, C>12, Cr tot, Cr VI, Amianto, (BTEX, IPA solo se a meno di 20 m da infrastrutture viarie oppure in zone in cui gli insediamenti abbiano influenzato il sito.

I valori sono da confrontare con i limiti imposti dalla Tab.1 Col. A e B del D.Lgs. 152/06

ATTENZIONE: Il set non è obbligatorio, ma i parametri vanno scelti in base alle aspettative di potenziale contaminazione dell’area, a cura del proponente (meglio se consigliato da un consulente ambientale)

Si redige il Piano di Utilizzo ex art. 9 DPR 120 del 13/06/2017 (Allegato 5) che deve essere trasmesso agli enti competenti almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori

Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorita’ competente puo’ chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dalla eventuale integrazione dello stesso, il proponente può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo. L’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente/esecutore, per cinque anni dalla data di redazione.

 

Nel caso di modifica sostanziale Art. 15 (aumento del volume di scavo in misura superiore al 20%, variazione del sito di destinazione o di utilizzo, variazione della tecnologia di scavo) il Piano di utilizzo deve essere aggiornato.

Nel caso di aumento del volume di scavo, il piano di utilizzo e’ aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui e’ intervenuta la variazione. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorita’ competente, le terre e rocce da scavo sono gestite in conformita’ al piano di utilizzo aggiornato.

Nel caso di variazione del sito di destinazione o di utilizzo, questa può essere effettuata al massimo 2 volte.

 

 

Proroga del Piano di utilizzo (Art. 16)

Il termine relativo all’inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, puo’ essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni.

Il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all’autorita’ competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l’indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

Si redige la dichiarazione di cui all’art. 21 del DPR 120 del 13/06/2017 (Allegato 6) che deve essere trasmessa agli enti competenti almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

I tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di modifica sostanziale Art. 15 (aumento del volume di scavo in misura superiore al 20%, variazione del sito di destinazione o di utilizzo, variazione della tecnologia di scavo) la dichiarazione deve essere aggiornata.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformita’ alla dichiarazione aggiornata.

Nel caso di variazione del sito di destinazione o di utilizzo, questa può essere effettuata al massimo 2 volte.

 

 

 

 

 

 

 

I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi. Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Si redige la dichiarazione di cui all’art. 21 del DPR 120 del 13/06/2017 (Allegato 6) che deve essere trasmessa agli enti competenti almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

I tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di modifica sostanziale Art. 15 (aumento del volume di scavo in misura superiore al 20%, variazione del sito di destinazione o di utilizzo, variazione della tecnologia di scavo) la dichiarazione deve essere aggiornata.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformita’ alla dichiarazione aggiornata.

Nel caso di variazione del sito di destinazione o di utilizzo, questa può essere effettuata al massimo 2 volte.

 

 

 

 

 

 

 

I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi. Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Il trasporto dal sito di produzione al sito di deposito intermedio o di destinazione è accompagnato dal DDT (All. 7) predisposto in triplice copia (proponente/produttore, trasportatore, destinatario). Deve essere conservata dai soggetti sopracitati per 3 anni. Il trasporto dal sito di produzione al sito di deposito intermedio o di destinazione è accompagnato dal DDT (All. 7) predisposto in triplice copia (proponente/produttore, trasportatore, destinatario). Deve essere conservata dai soggetti sopracitati per 3 anni. Il trasporto dal sito di produzione al sito di deposito intermedio o di destinazione è accompagnato dal DDT (All. 7) predisposto in triplice copia (proponente/produttore, trasportatore, destinatario). Deve essere conservata dai soggetti sopracitati per 3 anni.
Una volta terminato il riutilizzo delle terre e rocce da scavo il produttore/esecutore deve trasmettere agli enti competenti la “Dichiarazione di avvenuto utilizzo” (Allegato 8).

La “Dichiarazione di avvenuto utilizzo” deve essere trasmessa entro il termine di validità del piano di utilizzo.

Il documento deve essere conservato per 5 anni.

Una volta terminato il riutilizzo delle terre e rocce da scavo il produttore/esecutore deve trasmettere agli enti competenti la “Dichiarazione di avvenuto utilizzo” (Allegato 8).

La “Dichiarazione di avvenuto utilizzo” deve essere trasmessa entro il termine di validità della dichiarazione di cui Art. 21.

Il documento deve essere conservato per 5 anni.

Una volta terminato il riutilizzo delle terre e rocce da scavo il produttore/esecutore deve trasmettere agli enti competenti la “Dichiarazione di avvenuto utilizzo” (Allegato 8).

La “Dichiarazione di avvenuto utilizzo” deve essere trasmessa entro il termine di validità della dichiarazione di cui Art. 21.

Il documento deve essere conservato per 5 anni.