Un interessante approfondimento dal punto di vista prettamente giuridico sul recente cambiamento della norma sulle rocce e terre da scavo, viene da questo studio legale che ne riassume bene i cambiamenti ed i punti salienti.
In sostanza
- Le terre e rocce da scavo non sono rifiuti. Tuttavia il deposito temporaneo di materiale con codice CER 170504 e 170503 rientra tra la classificazione di “rifiuto” come prima ma é ora possibile effettuarlo in volumi maggiori.
- La tempistica di presentazione cambia in base al tipo di cantiere:
- 90 giorni per grandi cantieri con Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- 15 giorni per grandi e piccoli cantieri senza VIA
- Vi sono poi aspetti di dettaglio legale come abrogazioni e la conferma dell’esclusione dalla normativa per la movimentazione di sedimenti spostati all’interno di acque superficiali